Definire un’organizzazione aziendale passa dalla funzione organizzativa dell’imprenditore e si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso formato da persone e beni strumentali. Non è necessario che la funzione organizzativa abbia per oggetto altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate poiché è imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale ed il proprio lavoro.
Il diritto dell’impresa è quel settore del diritto privato che regola l’attività degli imprenditori.
Esso è costituito da norme contenute nel libro V del codice civile ed in numerose leggi speciali.
Ciò che definisce un’attività (impresa) come economica non è solo il fine produttivo cui è indirizzata ma è anche il metodo con cui è svolta.
Si può definire che un’attività è svolta con metodo economico quando è tesa alla ricerca di entrate remunerative dei fattori produttivi ed è svolto con modalità che consentono nel periodo la copertura dei costi ed i assicurano l’autosufficienza.
Imprenditore = è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambi di beni o di servizi. La nozione di imprenditore, data dall’articolo 2082 del codice civile richiama al concetto economico quale soggetto che nel processo economico svolge la funzione intermediaria fra chi dispone dei fattori produttivi necessari e chi domanda prodotti e servizi.