Ciò che definisce un’attività (impresa) come economica non è solo il fine produttivo cui è indirizzata ma è anche il metodo con cui è svolta.
Si può definire che un’attività è svolta con metodo economico quando è tesa alla ricerca di entrate remunerative dei fattori produttivi ed è svolto con modalità che consentono nel periodo la copertura dei costi ed i assicurano l’autosufficienza.
L’impresa è un’attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Si usa anche, come sinonimo di impresa, il termine inglese business (letteralmente significa “affari”).
Anche le holdings pure (società con oggetto esclusivo l’acquisto e la gestione di partecipazione di controllo in altre società con finalità di direzione, coordinamento, finanziamento delle loro attività) sono definite come imprese commerciali.
Il diritto commerciale si sviluppa intorno alla nozione di imprenditore e impresa, e si occupa in particolare della disciplina e regolamenti relativi alle imprese organizzate in forma societaria.
Si occupa altresì anche di altri aspetti fondamentali per le regolamentazioni economiche quali i titoli di credito o i cosiddetti contratti commerciali, che rilevano soprattutto nei rapporti tra imprenditori e tra imprenditori e consumatori.
Il diritto costituzionale costituisce quella branca del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali dello Stato. In particolare, ha per soggetto la Costituzione, che raccoglie le più importanti norme che un gruppo sociale organizzato stanziato su un determinato territorio si è dato.
REGIO DECRETO 16 marzo 1942 , n. 262
Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) (Gazzetta Ufficiale n.79 del 4-4-1942)
Suddivisione del libro V° del codice civile (del lavoro)
Attività economica = l’impresa è un’attività finalizzata alla produzione ed allo scambio di beni o servizi: è irrilevante la natura di beni/servizi prodotti e/o scambiati.
Imprenditore = è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambi di beni o di servizi. La nozione di imprenditore, data dall’articolo 2082 del codice civile richiama al concetto economico quale soggetto che nel processo economico svolge la funzione intermediaria fra chi dispone dei fattori produttivi necessari e chi domanda prodotti e servizi.