La qualità di imprenditore non può essere riconosciuta se l’attività svolta è un’impresa illecita, ossia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume (art. 2084 c.c.).
Un’impresa illecita può dar luogo al compimento di atti illeciti e validi e quindi può invocare tutela contro gli altrui atti di concorrenza sleale o i relativi creditori possono chiederne il fallimento.
Definire un’organizzazione aziendale passa dalla funzione organizzativa dell’imprenditore e si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso formato da persone e beni strumentali. Non è necessario che la funzione organizzativa abbia per oggetto altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate poiché è imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale ed il proprio lavoro.
Sono società però anche le società cooperative, la cui attività è caratterizzata dallo scopo mutualistico (art. 2511 c.c.) volto a realizzare un vantaggio patrimoniale dei soci in quanto tendenzialmente “opera per fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato” e non si può ritenere finalizzata al conseguimento di ricavi superiori ai costi.
La società a scopo consortile (S.c.a.r.l.), nel diritto societario italiano, è una società – qualunque tipo di società prevista dal codice civile italiano, escluse le società semplici – caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consortili.
Ci si chiede sempre se lo scopo di lucro sia necessario per la qualifica di imprenditore, ma la risposta è negativa, in quanto un’attività è impresa se e solo se è svolta con metodo economico con modalità che consentano quindi la copertura dei costi con ricavi.
La professionalità è intesa come esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva.
Non è quindi imprenditore chi compie un’isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci, ma bensì chi compie una pluralità di atti economici coordinati quando circostanze oggettive palesano in modo inequivoco il carattere non abituale ed occasionale delle attività.
Il compito principale della funzione marketing è quello di cercare i modi per soddisfare al meglio gli interessi del cliente.
In estrema sintesi si può suddividere il processo di marketing in 3 fasi: ANALITICA, STRATEGICA, OPERATIVA.
La condizione di “funzione intermediari fra proprietari dei fattori produttivi e consumatori” induce a ritenere che la destinazione allo scambio della produzione di richiesta dal carattere professionale dell’attività d’impresa e quindi che l’impresa per conto proprio non sia impresa (risulta però più corretta la tesi per cui la destinazione al mercato non è requisito essenziale e quindi l’impresa per conto proprio è da considerarsi impresa a tutti gli effetti)
Il diritto dell’impresa è quel settore del diritto privato che regola l’attività degli imprenditori.
Esso è costituito da norme contenute nel libro V del codice civile ed in numerose leggi speciali.
In base al diritto alla concorrenza nazionale e comunitario, esiste attività di impresa ogni volta che un soggetto svolge un’attività di natura economica volta alla produzione o allo scambio di beni e servizi tali da poter accrescere anche solo potenzialmente il grado di concorrenza nel mercato.