Impresa illecita
La qualità di imprenditore non può essere riconosciuta se l’attività svolta è un’impresa illecita, ossia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume (art. 2084 c.c.).
Un’impresa illecita può dar luogo al compimento di atti illeciti e validi e quindi può invocare tutela contro gli altrui atti di concorrenza sleale o i relativi creditori possono chiederne il fallimento.
I terzi, creditori meritevoli di tutela possono esistere anche quando l’attività è illecita.
Si parla di impresa illegale quando l’illecità dell’impresa è determinata dalla violazione di norme imperative che ne subordinano l’esercizio a concessione od autorizzazione amministrativa.
Tale tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore e con pienezza di effetti.
Si parla di impresa immorale quando è illecito l’oggetto dell’impresa e ad essa si nega l’esistenza di impresa per non tutelare gli autori dell’illecito.