L’impresa nell’ordinamento giuridico italiano
In base al diritto alla concorrenza nazionale e comunitario, esiste attività di impresa ogni volta che un soggetto svolge un’attività di natura economica volta alla produzione o allo scambio di beni e servizi tali da poter accrescere anche solo potenzialmente il grado di concorrenza nel mercato.
La nozione di impresa nel diritto antitrust dell’Unione Europea è molto più ampia della disciplina civilistica, che all’articolo 2082 c.c. fissa i requisiti minimi necessari e sufficienti per definire come impresa un’attività caratterizzata da uno specifico scopo e da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità e professionalità).
Le modalità di svolgimento riguardano:
- organizzazione: organizzazione dei fattori stabile, complessa e coordinata al fine produttivo.
Non necessariamente è presente un’organizzazione di lavoro subordinato e un apparato strumentale fisicamente percepibile (locali, macchinari, mobili), potendosi utilizzare meri mezzi finanziari; - economicità: non ha natura imprenditoriale chi eroga prodotti o servizi a titolo gratuito o a prezzo politico.
L’economicità comporta la presenza di un lucro oggettivo, e la copertura nel lungo termine dei costi con i ricavi; - professionalità: identificata dalla continuità temporale.
Sono imprese le attività stagionali (impianti sciistici, stabilimenti balneari), le attività non esclusive (insegnante o impiegato che gestisce un albergo), le imprese di scopo vincolate ad uno specifico progetto (costruzione di un singolo edificio, o ristrutturazione di un bene immobile in vista di una vendita).